Il presente contributo si pone in linea di continuità con il primo,pubblicato alcune settimane orsono,e ha l’obiettivo di fare un po’ di luce sugli aspetti legati all’inadempimento delle obbligazioni, ex latere debitoris, in tempo di emergenza sanitaria.
Nell’attuale periodo la stragrande maggioranza delle attività commerciali è stata costretta alla chiusura, ma nonostante l'<<inattività forzata >>, gli impegni derivanti da contratti di locazioni o dai rapporti con i fornitori continuano a dover essere onorati da parte degli imprenditori.Come abbiamo avuto modo di evidenziare nei precedenti interventi, vi sono alcuni strumenti che il legislatore offre al conduttore per cercare di arginare l’esborso dei canoni relativi alle mensilità ricadenti nel periodo emergenziale, senza dover procedere alla risoluzione contrattuale.
In questa sede, si vuole concentrare l’attenzione sui possibili rimedi che il conduttore-debitore potrebbe opporre al locatore-creditore che volesse cercare di esigere il proprio credito escutendo una fideiussione stipulata a copertura dell’obbligazione relativa al pagamento dei canoni mensili, nel caso in cui il contratto si fosse già risolto per impossibilità sopravvenuta.
Ebbene, in considerazione della carenza di liquidità generata dal periodo di assoluta mancanza di incassi e della sicura necessità di dover resistere ad una successiva azione del fideiussore che agirebbe per recuperare quanto versato al creditore in luogo del debitore garantito, quest’ultimo potrebbe ricorrere al procedimento d’urgenza,di cui all’art. 700 c.p.c.,per cercare, appunto, di paralizzare l’azione del creditore che dovesse accingersi ad escutere la fideiussione a integrale o parziale soddisfazione del proprio credito.
Si ricorda, molto sinteticamente che, il procedimento d’urgenza è un rimedio di carattere residuale che può essere utilizzato da colui il quale ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far riconoscere e far tutelare il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
Il soggetto può, dunque,chiedere,con ricorso,al giudice,un provvedimento d’urgenza che appare,secondo le circostanze,il più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
I presupposti richiesti dal codice di procedura civile per poter accedere a questo strumento d’urgenza sono la presenza di un imminente pericolo di pregiudizio che minacci il diritto che dovrà essere fatto valere e la cosiddetta <<verosimiglianza del diritto>>.
Per quanto attiene il primo dei citati presupposti, è la stessa disposizione codicistica dell’art. 700 c.p.c. a richiedere che vi sia la necessità di una tutela immediata del diritto, tutela che altrimenti verrebbe irrimediabilmente frustrata qualora si procedesse per le vie ordinarie e si attendessero i tempi di una sentenza ordinaria.
In altre parole vi deve essere un pericolo imminente di un pregiudizio che minacci irreparabilmente il diritto che il ricorrente vuole far valere.
Il secondo requisito,richiesto dalla legge,è la probabile esistenza del diritto che si vuole tutelare; il diritto fatto valere deve essere verosimile già dalla lettura delle carte e senza procedere a un’istruttoria particolarmente approfondita.
In pratica, già sulla base delle prove portate in sede di giudizio d’urgenza, il giudice adito deve convincersi della possibile fondatezza delle ragioni del ricorrente.
Ebbene, sulla base della sussistenza dei sopra detti requisiti, il conduttore ha la possibilità di paralizzare le possibili pretese avanzate dal proprio creditore.
La magistratura italiana si è trovata recentissimamente di fronte all’analisi di un caso analogo che è stato, per ora, risolto a favore del conduttore.
Invero, il Tribunale di Venezia ha ordinato ad un noto istituto di credito di non effettuare il pagamento di quanto richiesto dal locatore-creditore con riferimento alla fideiussione stipulata a garanzia di un contratto di affitto di locali commerciali.
Nella fattispecie concreta sottoposta all’esame del giudice lagunare, il conduttore, a causa, tra l’altro,dell’epidemia da COVID-19,si era trovato in una situazione di impossibilità definitiva di adempiere il contratto per causa a lui non imputabile, ai sensi dell’art. 1256 c.c.,tale da giustificare il recesso unilaterale dal contratto.
Quindi, il contratto si era risolto a seguito di comunicazione da parte del conduttore impossibilitato.
Il locatore creditore aveva contestato, però,il mancato rispetto del termine di preavviso di sei mesi della comunicazione di recesso da parte del conduttore.
Tale mancato rispetto avrebbe generato, a detta del locatore,l’obbligo da parte del conduttore di dover corrispondere le sei mensilità successive fino a decorrenza del periodo di preavviso.
Sulla base della sopra detta contestazione, il locatore-creditore aveva dato impulso alla procedura di escussione della fideiussione accesa presso l’istituto di credito.
Il conduttore, quindi, si era visto costretto a ricorrere al rimedio, di cui all’art. 700 c.p.c., per bloccare in via d’urgenza l’escussione della garanzia, riservandosi,nel successivo giudizio di merito,le contestazioni sulle pretese creditorie.
Il provvedimento giudiziale emesso in via d’urgenza e, per ora senza l’audizione della controparte, nella valutazione della sussistenza di entrambi i presupposti richiesti per l’emissione di una pronuncia favorevole al ricorrente(periculum in morae fumus boni iuris), ha dimostrato precipua attenzione nei confronti della situazione di emergenza generata dalla pandemia e dai conseguenti interventi legislativi,che, a detta del giudice,hanno di fatto impedito al conduttore, non per fatto proprio, di far fronte all’attività aziendale e per questo accogliendo l’istanza di misura cautelare,ex art. 700 c.p.c.
Quindi, nelle more dello svolgimento del contraddittorio, è stata concessa l’inibitoria nei confronti dell’Istituto di credito per evitare la rivalsa a mezzo realizzo dei titoli in tempi non favorevoli.
Alla luce di quanto sopra enucleato, si delinea, pertanto, una possibile tutela applicabile al debitore attraverso uno strumento, il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., che, valorizzando una causa impeditiva o estintiva dell’obbligazione non imputabile e non prevedibile, potrebbe essere in grado di offrire un rimedio al fine di paralizzare, quanto meno in via provvisoria, le pretese avanzate dal creditore.
(Articolo scritto dall’Avv. Francesco Falconieri)