DOVIER & PARTNERS, DOMENICA 14 LUGLIO 2019
Immancabilmente, come ogni anno, l’estate, oltre a portarci il caldo, ci porta anche il termine per il versamento delle imposte relative all’anno precedente.
Questa volta, però, l’appuntamento è stato vissuto con più suspense dei precedenti, perché fino all’ultimo momento non si è saputo se i versamenti si sarebbero dovuti fare nei termini ordinari (30 giugno) oppure ci sarebbe stata una proroga.
Il problema è stato generato dal tardivo rilascio degli applicativi necessari a calcolare gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), i quali hanno sostituito gli ormai decotti Studi di Settore quale strumento di controllo/compliace.
Alla fine, il nostro legislatore, con la tempestività che lo contraddistingue, il giorno 29 giugno ha disposto la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.
Attenzione però, sarebbe stato troppo facile se questa proroga avesse coinvolto tutti i contribuenti indistintamente…
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su come funziona:
Chi proroga?
La proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, si applica, in generale, nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a euro 5.164.569,00.
Con la ris. 28.6.2019 n. 64, però, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ricorrendo le predette condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018:
- hanno applicato il regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- hanno applicato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- hanno determinato il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- hanno dichiarato altre cause di esclusione dagli ISA.
Un po’ di attenzione la devono fare i soci delle società, perché solo quelli che percepiscono redditi per trasparenza, quindi soci di società di persone o di Srl che hanno optato per i regimi previsti dagli artt. 115 e 116 del Tuir, possono beneficiare del differimento.
Gli altri dovranno rispettare le scadenze ordinarie (quest’anno 01 luglio e 31 luglio). Per questi soggetti, soltanto i versamenti dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi possono essere versati al 30 settembre, perché per la loro determinazione è necessario tenere in considerazione il reddito delle società partecipate.
Cosa si proroga?
Rientrano nella proroga al 30.9.2019 prevista dal “Decreto Crescita” i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019.
Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:
- a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi (vedi i contributi, come abbiamo detto prima).
E l’invio delle dichiarazioni, quando si fa?
Per quest’anno è differito anche il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:
- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti “solari”;
- dalla fine del nono a quella dell’11° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.
La vera novità è che, a differenza della proroga dei versamenti, i nuovi termini per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP si applicano:
- in relazione a tutti i contribuenti;
- a regime.
Ciò perché derivano da una modifica dell’art. 2 del DPR 322/98, che disciplina proprio i termini di invio delle dichiarazioni fiscali.
Se avete qualche anche dubbio non esitate a contattarci.