DOVIER & PARTNERS, VENERDI’ 14 GIUGNO 2019

Dopo un periodo di silenzio forzato dovuto alle chiusure dei bilanci, riprendiamo a pubblicare qualche novità sul nostro sito.

Il tema del momento credo sia l’imminente obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, che coinvolgerà un buon numero di imprese a partire dall’ormai vicinissimo primo di luglio.
Proviamo a vedere quali sono gli aspetti rilevanti di questo nuovo adempimento/opportunità (sì, avete letto bene, secondo noi è una opportunità).

DI COSA PARLIAMO
L’art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127 prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate.
Questo significa che i soggetti che fino a ieri emettevano scontrino o ricevuta fiscale per certificare un’operazione commerciale, da domani dovranno invece provvedere ad effettuare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

QUANDO SI COMINCIA

Dipende. Il legislatore ha previsto un’applicazione graduale del nuovo obbligo, disponendone l’entrata in vigore:

dal 1.7.2019, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati che nel 2018 hanno avuto un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro;
dal 1.1.2020, per la generalità degli altri soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto.
Attenzione però: ci sono degli esoneri all’applicazione anticipata dell’adempimento per alcune categorie di attività.

CHI E’ DENTRO E CHI E’ FUORI
Sono tenuti a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri tutti i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72, fatti salvi gli specifici esoneri disposti con decreto ministeriale. Si tratta di tutti quei soggetti che esercitano, per esempio, attività di commercio al dettaglio, prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, trasporto di persone, ecc., i quali non sono tenuti, per tali operazioni, all’emissione della fattura ove non richiesta del cliente.
Sono invece esonerati dall’adempimento, almeno fino al 31/12/2019, i soggetti che svolgono le attività indicate nella tabella sotto riportata:

Riferimento DM 10.5.2019

Fattispecie esclusa dall’obbligo

Art. 1 co. 1 lett. a) Operazioni di cui all’art. 2 del DPR 696/96 (es. cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani, periodici e libri, vendite per corrispondenza, ecc.)
Operazioni di cui al DM 13.2.2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento)
Operazioni di cui al DM 27.10.2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati)
Art. 1 co. 1 lett. b) Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, certificate mediante biglietto di trasporto
Art. 1 co. 1 lett. c) Operazioni collegate e connesse a quelle di cui all’art. 1 co. 1 lett. a) e b)
Operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 effettuate “in via marginale” rispetto a quelle di cui alle suddette lettere a) e b)
Operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 effettuate “in via marginale” rispetto a quelle soggette a obblighi di fatturazione
Art. 1 co. 1 lett. d) Operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale
Art. 2 co. 2 Operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, effettuate “in via marginale” dagli esercenti impianti di distribuzione carburante

Per queste operazioni rimangono in essere gli obblighi esistenti precedentemente, ovvero la registrazione dei corrispettivi e la certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta. Resta ferma, però, la possibilità di effettuare i nuovi adempimenti su base facoltativa.

COME FUNZIONA
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. L’Agenzia delle Entrate prevede sostanzialmente tre modalità per farlo:
– con un Registratore Telematico;
– con un registratore di cassa “tradizionale” appositamente adattato alle nuove funzioni telematiche;
– con una procedura web gratuita messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e utilizzabile anche da dispositivi mobili.
La trasmissione dovrà essere fatta quotidianamente, all’atto della chiusura giornaliera, e nella fascia oraria compresa tra le ore 00:00 e 22:00.
Tuttavia, è prevista la possibilità di inviare i dati con frequenza variabile, entro un intervallo massimo di 5 giorni dall’effettuazione delle operazioni.

Devono fare molta attenzione gli esercenti che operano con tre o più punti cassa per singolo punto vendita e che memorizzano i dati mediante un unico “punto di raccolta” (unico registratore telematico o Server-RT), perché saranno costretti a degli adempimenti ulteriori, ovvero:
– far certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali;
– dotarsi di un processo di controllo interno coerente con il Modello di organizzazione e controllo di cui al DLgs. 8.6.2001 n. 231;
– far certificare la conformità del processo di controllo sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili, sia con riferimento ai sistemi informatici, da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali (o istituti universitari e CNR per i sistemi informatici).

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, invece, possono adempiere al nuovo obbligo mediante la memorizzazione e la trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

COSA CAMBIA
Chi invia telematicamente i corrispettivi non dovrà più:
– compilare il registro dei corrispettivi;
– emettere scontrino o ricevuta.
Nel caso in cui, invece, il cliente richieda la fattura, non si dovrà fare alcun invio dei corrispettivi (si dovrà eventualmente emettere fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio).
Le operazioni dovranno in ogni caso essere documentate, ma solo ai fini commerciali, nel caso in cui sia necessario un documento che consenta di esercitare dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia.
Su richiesta del cliente, inoltre, il documento commerciale potrà essere emesso con l’indicazione anche del codice fiscale o della partita IVA dell’acquirente, assumendo così validità anche ai fini fiscali, così da consentire all’acquirente di beneficiare di eventuali deduzioni e detrazioni in dichiarazione dei redditi.

SE SBAGLIO
E’ opportuno prestare molta attenzione nello svolgere l’adempimento, perché, in caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero in caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, le sanzioni possono essere pesanti:
– sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati;
sospensione della licenza o dell’esercizio dell’attività, per un periodo da tre giorni a un mese, qualora siano contestate quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio.

GLI INCENTIVI
Al fine di agevolare l’acquisto dei registratori telematici o l’adattamento di altri strumenti per la memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi, è stata prevista l’attribuzione, per il 2019 e il 2020, di un credito d’imposta che corrisponde al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di:
250,00 euro, in caso di acquisto;
50,00 euro, in caso di adattamento.

OBBLIGO O OPPORTUNITÀ
A nostro parere entrambi. Sicuramente la trasmissione telematica dei corrispettivi è l’ennesimo adempimento imposto dallo Stato per facilitare le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
E’ altrettanto vero, però, che è anche un altro passo avanti per il processo di digitalizzazione delle imprese italiane.

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