Uno dei tanti buoni propositi di quest’anno, che spero vivamente di riuscire a mantenere, è il cercare di pubblicare alcuni brevi articoli in cui approfondire argomenti che ritengo possano essere di interesse ai clienti dello studio o a chi ci segue sui social.
Passato il ciclone “fatturazione elettronica”, uno dei temi che valutavo più interessante affrontare in questo inizio d’anno era l’ampliamento del regime forfettario e la convenienza o meno della sua applicazione.
Credo, però, che rimanderò questa analisi ad un altro intervento, perché ritengo ci sia un problema molto più importante che chi svolge attività d’impresa sotto forma societaria dovrà affrontare nei prossimi giorni.
Il 14 febbraio scorso, infatti, come regalo di S. Valentino, il legislatore ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
La norma, oltre a far sì che nessuno in Italia fallisca più (già, il fallimento è stato eliminato perché fa brutto, in compenso è stata introdotta la liquidazione giudiziale che ci somiglia molto… a parte il nome…), ha posto in capo agli amministratori delle società (TUTTE le società!!) degli oneri specifici di controllo al fine di prevenire la crisi e delle responsabilità in caso questa si manifestasse.
L’articolo 375 D.Lgs. 14/2019, infatti, modifica l’articolo 2086 cod. civ. e vi aggiunge il periodo sotto riportato:
«L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Tale obbligo, connesso alla rilevazione tempestiva della crisi, come già anticipato è esteso a tutti i tipi societari che dovranno adeguarsi alle nuove previsioni a partire dal 16 marzo prossimo.
I tempi sono abbastanza stretti ed è molto importante che gli amministratori non sottovalutino questa novità, perché, nel caso in cui si dovessero manifestare dei dissesti nel patrimonio delle società da loro gestite e si dovesse riscontrare che loro non hanno attuato nessuna contromisura preventiva e tempestiva, risponderanno personalmente nei confronti dei creditori.
Al momento, comunque, le modalità di attuazione di questi obblighi di controllo preventivo non sono ben chiare: si attende che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti stabilisca quali siano gli indicatori (KPI) da monitorare durante la vita delle società, ma, a meno di notizie dell’ultimo minuto, non si hanno ancora indicazioni precise.
Una cosa certa, invece, è l’ampliamento della platea dei soggetti societari obbligati alla nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale e revisore legale).
Sempre nell’ottica di prevenire la crisi d’impresa, infatti, il legislatore ha modificato l’art. 2477 cod. civ., ampliando l’obbligo di nomina dell’organo di controllo alle società a responsabilità limitata nel caso in cui la stessa:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Questi soggetti dovranno adeguare i loro statuti e nominare gli organi di controllo entro nove mesi dal 16 marzo e dovranno tenere in carica gli organi eletti fino a quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Insomma, ci sarà molto lavoro da fare all’interno delle nostre società, sia per quanto riguarda l’adeguamento agli aspetti formali che, molto più importante, per il cambio di mindset nella gestione degli aspetti amministrativi e contabili che, prima, nella gran parte dei casi, erano parametrati sulle scadenze fiscali, mentre adesso devono essere funzionali alla pronta valutazione della performance aziendale.